Disposizioni d'ufficio per le traduzioni asseverate (giurate) valide presso il Tribunale di Milano

     La legge del 4 gennaio 1968 n. 15, "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" dispone all'art. 17 che agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, redatti in lingua romena, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana tradotta da un traduttore ufficiale (autorizzato) che assevera la traduzione con giuramento, avanti un cancelliere giudiziario.

Le traduzioni giurate (asseverate) vengono realizzate e firmate sull'apposito verbale di giuramento dal traduttore di lingua rumena regolarmente iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano. È dotata di valore legale effettivo in quanto firmata da un traduttore giurato e da un ufficiale della Volontaria Giurisdizione e viene registrata con un numero di protocollo presso l'Ufficio Atti Notori e Perizie Giurate (Volontaria Giurisdizione) presso il Tribunale di Milano.

Il giuramento di una traduzione può essere compiuto in qualsiasi città italiana presso l'ufficio preposto del tribunale, o eventualmente presso l'ufficio del giudice di pace (procedimenti civili), o alla presenza di un notaio da un traduttore ufficiale, regolarmente iscritto presso le liste dei C.T.U. del Tribunale.

1) La traduzione deve essere giurata da chi ha tradotto il testo. L'atto deve essere composto nel modo seguente: documento originale, traduzione, verbale di giuramento del tribunale.

2) Il verbale di giuramento deve essere apposto con il timbro fornito dal tribunale alla fine della traduzione.

 3) Il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l'ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione,ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.

N.B. Non è consentito in nessun caso tradurre da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera. Pertanto, il traduttore dovrà comporre l'atto nel modo seguente, nel caso necessiti di una traduzione tra due lingue straniere:

1) documento in lingua straniera; 2) traduzione in lingua italiana con allegato relativo giuramento; 3) traduzione nella seconda lingua straniera, con relativo secondo giuramento.

4) Nel caso in cui si decida di omettere la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte.

5) I timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme manoscritte anche se illeggibili. Nel caso infatti tale scritte siano poco chiare o leggibili, occorre precisarlo con espressioni del tipo "timbro o firma illeggibile", ovviamente nella lingua della traduzione giurata. Anche le foto e le marche da bollo devono essere menzionate, come pure eventuali timbri o sigilli.

Marche da bollo o contrassegni

1 da € 14,62 da applicare sulla prima facciata della traduzione ed inoltre, se le pagine della traduzione, compresi verbale di giuramento e firme, contengono un numero di righe maggiore di n. 100, 1 da € 14,62 sulla pagina che contiene la 101 riga, 1 da € 14,62 alla 201 riga e così via.

N.B. Le marche saranno annullate esclusivamente dai dipendenti dell'Ufficio, al momento della presentazione dell'atto.

Esenzioni: In alcuni casi, espressamente previsti dalle corrispondenti leggi, non si devono applicare le marche, come per gli atti formati per uso adozione minori, richiesta borse di studio, cause di separazione o divorzio, cause di lavoro e previdenza, atti introduttivi di cause soggette al pagamento del "contributo unificato", ed eventuali altre ipotesi, per le quali devono essere comunque trascritti sull'atto gli estremi della legge che prevede l'esenzione.