CHE COS'È L'APOSTILLE?

L’Italia, la Romania e molti altri paesi, sono firmatari della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 in base alla quale è stata stabilita una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in Paesi diversi da quello che li ha rilasciati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta  "APOSTILLE" che ne certifica l’autenticità della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi apposti, ai fini della sua validità legale e viene affissa dall’Ufficio del "Secretary of State" dello Stato in cui l’atto è stato emanato o legalizzato dal notaio pubblico.  Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato (può essere anche un Titolo di studio) rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato.
L’ APOSTILLE quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’Ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita - un certificato di studio e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’Ambasciata e/o Consolato italiano e chiedere la legalizzazione ma, può recarsi presso l’Autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta APOSTILLE sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi, in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una traduzione giurata (asseverata) che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato. La gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta APOSTILLE direttamente da parte delle autorità interne, dello Stato di provenienza, è amplissima.   

CONVENZIONE DELL' AJA del 1961

La Convenzione ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati.

Natura sostanziale dell'Apostille

Dal punto di vista sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione in quanto certifica la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito (art. 3 della Convenzione).

Da un punto di vista formale, invece, con l'Apostille si è voluto semplificare la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito dell'Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.

Per semplificare ulteriormente l’intelligibilità della formula legalizzatrice, la Convenzione ne ha fissato lingua, forma e contenuto. L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata; in ogni caso l'intitolazione della legalizzazione deve essere sempre espressa nella forma francese di "Apostille" (art. 4). Inoltre il contenuto dell'Apostille deve essere esattamente conforme al modello allegato alla Convenzione (art. 4); e si noti che la Convenzione non si è limitata a prescrivere ciò che la formula deve contenere, ma si è spinta a standardizzare la stessa struttura fisica dell'Apostille, ponendo una numerazione progressiva delle righe di cui si compone e stabilendo quali parole devono essere riportate su ciascuna riga.

L'elenco di alcuni stati che hanno sottoscritto o ratificato (e resa esecutiva) la Convenzione dell’Aja:Andorra, Antigua, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Domenica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago